In merito all’interrogazione presentata dal
consigliere comunale Benassi Andrea in data 30 luglio 2019 con oggetto “Concessione in comodato d’uso edificio Piscina per
progetto GAL “BORGHI DIGITALI”” si precisa quanto segue
relativamente alle varie richieste numerate:
In merito alla
richiesta 1 recante: “Quali siano I lavori di ristrutturazione previsti e la
tipologia d’intervento citata nell’atto di affidamento” si precisa che non
sono previsti lavori di “ristrutturazione” sull’immobile della Piscina Comunale
inerenti il bando GAL su cui verte l’interrogazione e che la tipologia
d’intervento riguarda la copertura WiFi della piscina comunale e del suo parco
esterno.
In merito alla
richiesta 2 recante: “Quale sia la tipologia specifica dell’impianto che si
intende realizzare, ovvero se trattasi di torre per telefonia (SRB) con
emissione di radio frequenze e quali classi di frequenze siano coinvolte” si
precisa che la copertura Wi-Fi citata al punto 1 è ottenuta con un sistema di
antenne operante nella banda 2,4 – 5 GHz e non si tratta di un impianto di
telefonia mobile SRB citato. Il segnale internet sarà trasmesso alle antenne di
cui sopra tramite collegamento in fibra alla rete che attualmente porta il
segnale al Municipio di Casola Valsenio facendo un collegamento da via Roma.
In merito alla richiesta 3 recante: “Se la
decisione sul sito sia stata presa in presenza di un progetto dettagliato
dell’impianto” si precisa che un progetto dettagliato che contempli anche
analisi di rischio, su questa tipologia di antenne, non è necessario in quanto
si tratta di installazione Wi-Fi con massimi ERP di 0,1W/m2 e 0,5W/m2
rispettivamente in banda 2,4GHz e 5GHz. Informazioni puntuali riguardanti
grandezza fisiche (erp, densità di potenza, campo elettrico, ecc.) su
un'installazione non può prescindere da una misurazione. Si sta comunque
parlando di sistemi che, trovando applicazione anche in ambienti domestici, non
sono generalmente misurati nemmeno da arpae. A seguito
dell’installazione, sarà richiesto ad ARPAE una valutazione puntuale su quanto
installato.
In merito alla richiesta 4
recante: “Nel caso trattasi di (SRB) se sia presente una relazione dell’Arpa
relativamente al progetto con specifiche sui livelli di emissioni nell’area
circostante, tanto della piscina quanto dell’asilo comunale ovvero le
radiofrequenze coinvolte con I relativi livelli di v/M e la direzionalità delle
emissioni con livelli di picco capace di mostrare la compatibilità del sito con
I parametri di legge e le ragionevoli precauzioni di adottare per la tutela
della salute pubblica con particolare riguardo ai lavoratori e ai minori
coinvolti” si precisa che, come risposto al punto 1, non si tratta di SRB.
In merito a questa richiesta si evidenzia anche il parere di Arpae allegato che
cita: “essendo tali impianti a bassa potenza e di piccole dimensioni, essi non
sono assimilabili ad un impianto SRB per telefonia mobile ma ricadono
nell'ambito del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la Legge
di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, recante: «Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese». In particolare viene così aggiornato il comma 4
dell'art. 35 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria”:
“Al fine di agevolare
la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i
relativi
adempimenti
amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare
contestualmente
all’attuazione dell’intervento all’ente locale e agli organismi competenti ad
effettuare i controlli di cui
all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modifiche,
ivi comprese le modifiche
delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all’articolo 87 -bis
del codice di cui al
decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, degli impianti radioelettrici per
trasmissione punto punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l’accesso a
reti di
comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in
singola antenna inferiore o uguale a
10 watt e con dimensione della superficie radiante non
superiore a 0,5 metri quadrati ».
Per la tipologia di impianto
in questione è pertanto sufficiente l'autocertificazione di attivazione
contestualmente
all'attivazione dell’intervento di installazione e non necessita di espressione
di
parere da parte di
questa Agenzia. Tale tipologia di impianti ha, infatti, emissioni e raggio di
azione
molto limitato dovute alle
frequenze e alle potenze utilizzate.”
In merito alla richiesta 5 recante: “Quali
siano I vincoli e le penali deliberate in caso di recesso anticipato del
contratto di affidamento” si rileva che non è intenzione
dell’Amministrazione Comunale procedere al recesso anticipato dell’affidamento
all’URF dei locali menzionati. E’ indispensabile chiarire che l’installazione
del WiFi presso Il parco della piscina comunale deriva da un’apposita domanda
di finanziamento fatta dall’Unione della Romagna Faentina accedendo ai bandi
GAL e non un intervento calato dall’alto e avulso dalle intenzioni politiche
dell’Amministrazione Comunale.
In merito alla richiesta 6 recante: “Se i vincoli del bando abbiano una qualche influenza sulle modalità di fruizione
della piscina per come sono attualmente conosciute” si sottolinea la poca
chiarezza della domanda. Il WiFi che sarà accessibile nel parco della piscina
sarà della stessa tipologia disponibile già attualmente nel Parco Cavina o nel
Parco Pertini quindi accessibile secondo le stesse modalità, in maniera
indipendente dalle modalità di fruizione della piscina che competono il gestore
della medesima.
In merito alla richiesta 7 recante: “Se non
sia auspicabile in ogni caso considerare una diversa soluzione per gli impianti
di potenziamento della banda larga wifi. Ovvero se non sia più lungimirante
identificare un altro sito meno sensibile. Per esempio gli annessi presenti
nell’area cimiteriale già oggetto di impianti fotovoltaici. Il tutto anche in
considerazione della durata decennale o ventennale del comodato in essere e
quindi delle future prospettive di ulteriori potenziamenti e adeguamenti
dell’impianto a futuri sviluppi tecnologici (vedi possibile rete 5G)” si
precisa che il bando citato non ha come oggetto il potenziamento della banda
larga a disposizione delle utenze domestiche e non domestiche ma solo e
soltanto la copertura a corto raggio del parco della piscina. Per la loro
tipologia, gli impianti WiFi in esame sono localizzati in prossimità
dell’utenza. Il posizionamento dell’antenna sul lato dell’immobile che “guarda”
il parco della piscina, fa in modo che l’emissione non vada nella direzione
dell’asilo, posto alle spalle rispetto alla direzione emittiva.
La finalità di
questo tipo di interventi è quella di rendere maggiormente fruibile e
accessibile alle persone il collegamento gratuito alla rete, intravedendo in
questo anche un miglioramento del servizio offerto dalla struttura della
piscina comunale. Il posizionamento presso il cimitero, d’altra parte, lontani
da un potenziale interesse del pubblico, potrebbe, piuttosto, configurarsi come
un cattivo indirizzamento delle risorse pubbliche.
Risposta all'interrogazione sull “applicazione TOSAP”
In merito all’interrogazione presentata dal consigliere comunale Rivola Gian Carlo in data 30 luglio
2019 con oggetto “applicazione TOSAP” si precisa quanto segue relativamente alle varie richieste
numerate:
In merito alla richiesta 1 recante: “Chi sia il responsabile del servizio e del controllo di tale tassa”
si precisa che il funzionario Responsabile TOSAP è la d.ssa Randi Cristina (già Dirigente del
Settore Finanziario URF) nominata con delibera di Giunta del Comune di Casola Valsenio n. 2 del
19/01/2017.
In merito alle richieste 2 e 3 recanti rispettivamente: “Quanti controlli siano stati effettuati nel 2018
ed i suoi esiti” e “In caso di controlli, vorremmo visionare i verbali di accertamento” si precisa che
l’ufficio tributi invia ai contribuenti TOSAP gli avvisi di pagamento sulla base degli atti di
concessione rilasciati dalla Polizia Municipale alla quale deve essere presentata richiesta di
occupazione suolo pubblico.
L’ufficio tributi controlla successivamente che gli avvisi inviati siano stati pagati. Ad oggi non sono
stati emessi avvisi di accertamento per l’anno 2018 in quanto tutti gli avvisi TOSAP inviati per le
occupazioni 2018 risultano pagati. Si precisa che il termine per emettere gli avvisi di accertamento
TOSAP è di cinque anni dal mancato pagamento. Non sono quindi presenti verbali di accertamento
da consultare.
In merito alla richiesta 4 recante: “Vorremmo capire perché alcune manifestazioni siano state
esonerate da tale tassa e a che titolo” si precisa che nessuna manifestazione è esente o elude il
regolamento comunale citato nella stessa interrogazione e mai potrà farlo. Per quanto riguarda gli esempi specifici citati, premettendo che non è chiaro nell'interrogazione se si tratti di una lista
esaustiva o meno delle presunte anomalie riscontrate dal consigliere Rivola, si precisa quindi che:
• La festa de l’Unità 2018 (e anche quella 2019) si sono svolte nel piazzale di fianco alla
palestra, dato in concessione alla Pro Loco quale soggetto referente per tutte le associazioni
casolane, tramite atto di concessione siglato nel 2018 e richiamato nella convenzione tra le
parti siglata nel 2019.
Come segnalato nell'interrogazione, quindi, non risultano pagamenti diretti da parte del PD o di nessun’altra associazione che non sia la Pro Loco essendo questa e solo questa l’unica referente per l’Amministrazione Comunale per quanto riguarda l’area presa in esame. Quando le manifestazioni sono organizzate da soggetti o associazioni diversi dalla Pro Loco (ben più dei soli due casi citati nell’interrogazione), quei soggetti/associazioni versano alla Pro Loco il valore del canone giornaliero di concessione che poi la Pro Loco stessa versa al Comune nella misura di 50,00€/giorno + IVA per ogni giornata di utilizzo.
• La festa del gemellaggio 2018 si è svolta presso il giardino del Centro Sociale Le Colonne,
che ha sempre tenuto fede alla scelta di concedere quando possibile i propri locali per feste e
manifestazioni di altre associazioni, e nel cortile delle Ex-Medie. Il medesimo cortile non è
assoggettabile a tassa di occupazione in quanto concesso come spazio comune a tutte le
associazioni che hanno sede presso i medesimi locali, come specificato nel regolamento di
utilizzo del centro Ex-medie, deliberato dal Consiglio Comunale in data 29/04/2011
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