Il
Governo ha emanato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dpcm) sulle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus.
Un
provvedimento che viene assunto sentito il Comitato Tecnico Scientifico (Cts)
nazionale, le cui indicazioni seguono l’evolversi della situazione
epidemiologica. E considerate le dimensioni sovranazionali del fenomeno e
l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, l’obiettivo è quello
di garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati
in sede internazionale ed europea. Con l’ausilio costante della comunità
scientifica: oltre all’Istituto superiore di sanità, il Cts è stato potenziato
con il coinvolgimento delle Società scientifiche coinvolte per materia sul
Coronavirus.
IL DECRETO È ADOTTATO SENTITE LE REGIONI.
LE MISURE PREVISTE SONO VALIDE DAL 2 ALL’8 MARZO.
Il
Decreto contiene norme che valgono per i soli Comuni delle Zone rosse, altre
per tutte le tre le regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalla
diffusione del virus (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a cui si aggiungono
le province di Pesaro-Urbino e Savona) e altre ancora per l’intero territorio
nazionale. Alcune si applicano per la sola provincia di Piacenza - in analogia
con la Lombardia - dove si concentra la grande maggioranza dei casi positivi in
Emilia-Romagna, a causa della contiguità con l’area del Lodigiano, il focolaio
più attivo nel Paese.
“Si persegue l’obiettivo di dare
un’applicazione omogenea delle misure sull’intero territorio nazionale, tenendo
presente il grado di diffusione del virus nelle singole aree, con il contributo
decisivo di tutta la comunità scientifica - afferma il presidente della
Regione, Stefano Bonaccini -. Misure
necessarie per gestire la situazione sanitaria e poterlo fare con senso di
responsabilità, lucidità e sobrietà. Perché adesso servono anche misure
economiche per tutelare imprese e lavoro nei diversi comparti più colpiti ed
esposti, a partire da turismo, cultura e servizi. Ne parleremo mercoledì a Roma
col presidente Conte insieme alle altre Regioni e con tutte le parti sociali:
non possiamo permettere che i nostri imprenditori e i nostri lavoratori paghino
il prezzo di questa vicenda senza adeguati ammortizzatori. E su questo l’Europa
ci deve ascoltare, perché, sia chiaro, il problema è comune e servono fondi
straordinari. Su questo, il Paese sia unito e la politica non si divida”.
“Mi pare - osserva l’assessore alla
Salute, Raffaele Donini - che il lavoro
che abbiamo fatto assieme al Governo e, soprattutto, alle Regioni Lombardia e
Veneto sia stato positivo, soprattutto necessario. Un lavoro finalizzato a
garantire, da un lato, la sicurezza sanitaria delle persone e, dall’altro, la
possibilità per le nostre comunità di mantenere una socialità necessaria, come
dimostra la riapertura, seppur parziale, dei luoghi della cultura. E lo abbiamo
fatto facendo anzitutto parlare la scienza, seguendo le indicazioni che esperti
e professionisti della sanità ci hanno dato, senza guardare ad altro che non
fosse la tutela della salute pubblica e delle persone”.
LE MISURE VALIDE PER L’EMILIA-ROMAGNA
Rispetto
alla previgente ordinanza del ministro della Salute d’intesa col presidente
della Regione, il decreto contiene conferme e novità, è auto applicativo e non
richiederà ulteriori provvedimenti da parte di Regione ed Enti Locali. Nel
merito, si conferma la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di
carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi
eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose. In questo senso il
decreto replica sostanzialmente i contenuti della precedente ordinanza
Speranza-Bonaccini.
LUOGHI DI CULTO
L’apertura
dei luoghi di culto trova ora una disciplina più specifica rispetto alla settimana
che si conclude, essendo prevista ma condizionata all’adozione di misure
organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro.
MUSEI, ARCHIVI, PARCHI ARCHEOLOGICI, COMPLESSI MONUMENTALI
Prevista
invece, come novità del decreto rispetto all’ordinanza, l’apertura al pubblico
dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi
archeologici, i complessi monumentali (e cioè i luoghi della cultura ricompresi
all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Aperture, però, a condizione che
vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
SERVIZI EDUCATIVI E ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO E NELLE UNIVERSITA’
Confermata
anche la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle
attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per
anziani. Sono esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica e dei
corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento
di attività formative a distanza. Da rilevare che, rispetto all’ordinanza
vigente fino ad oggi, il decreto parla ora di sospensione e non più di
chiusura, rendendo così possibile l’accesso alle scuole per il personale Ata.
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE. BAR E PUB – ATTIVITA’ COMMERCIALI
E’
permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione
che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi
nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le
attività commerciali diverse da quelle appena menzionate, possono aprire
adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali
da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di
almeno un metro tra i visitatori. Tali precisazioni e limitazioni non erano
previste nella precedente ordinanza e sono state inserite su indicazione del
Comitato Tecnico Scientifico.
EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE, SEDUTE DI ALLENAMENTO
Sempre
in Emilia-Romagna, sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di
tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Questa misura replica nella
sostanza quella già prevista la settimana scorsa, a cui ora se ne aggiunge
un’altra: ai tifosi residenti in nella nostra regione, Lombardia e Veneto e
delle province di Pesaro-Urbino e Savona è vietata la trasferta, ovvero la
partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti
regioni e province.
E’
consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione
che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di
trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un
terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Anche questa
previsione è stata inserita dal decreto rispetto al previgente testo.
PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE
Ancora:
vengono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei
casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su
basi curriculari e/o in maniera telematica. Sono esclusi i concorsi per il
personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il
personale della Protezione civile. Tali deroghe sono state inserite su
richiesta degli Atenei e delle Regioni.
AREE DI DEGENZA, RESIDENZE SANITARIE E CASE PROTETTE
Altre
misure. Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte
delle direzioni sanitarie ospedaliere.
Rigorosa
limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie
assistenziali per non autosufficienti.
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